Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi anni l'attenzione che il legislatore ha posto nei confronti dei soggetti portatori di handicap testimonia non solo un crescente interesse per la tutela e la garanzia dei diritti della persona e della famiglia, diritti sanciti dalla Costituzione e garantiti dalle leggi dello Stato, ma la volontà di contribuire a un sistema di vita e di lavoro più a dimensione del soggetto portatore di handicap per poter vivere al meglio la vita sociale e familiare.
Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha armonizzato e coordinato la relativa disciplina, confermando tra l'altro, all'articolo 42, comma 5, le provvidenze a favore dei familiari dei soggetti portatori di handicap, già previste dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 53 del 2000, introdotto dall'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000.
In particolare l'articolo 42 del citato testo unico stabilisce che la lavoratrice madre, o il lavoratore padre in alternativa, oppure, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con handicap in situazioni di gravità, hanno diritto di usufruire del congedo straordinario. Poter accedere a questo beneficio è un atto dovuto non solo per i genitori, ma anche un dovere di assistenza nei confronti dei soggetti con handicap. Il legislatore ha tutelato questo diritto-dovere limitando il congedo e il prepensionamento a favore dei genitori di figli con handicap. Molti sono, invece, i casi di famiglie ove uno dei coniugi è portatore di handicap e manca una tutela previdenziale a favore del coniuge che deve prestare assistenza. La presente proposta di legge, quindi, vuole seguire i soggetti portatori di handicap e tutelarli estendendo anche ai loro coniugi, o eventualmente ai loro figli, la possibilità di fruire dei benefìci di cui